È del 17 giugno 2020 la pronuncia della Cass. civ., sez. Lav. n. 11697 in cui gli Ermellini ribadiscono il diritto del datore di lavoro di utilizzare le agenzie investigative per accertare i comportamenti scorretti del proprio dipendente ed utilizzare le prove per licenziarlo.
Vicenda che è stata confermata in entrambi i gradi di merito e poi nuovamente in Cassazione. Vediamola nel dettaglio.
Il dipendente aveva lamentato di essersi procurato un trauma contusivo mentre, a bordo del proprio scooter, si allontanava dal cantiere presso cui svolgeva le mansioni di montatore di scavo e addetto all'assemblaggio di navi. La prescrizione del pronto soccorso era di riposo assoluto per alcuni giorni e trasmissione degli atti all'INAIL.
L’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro ha, invece, nel corso della propria attività di indagine, raccolto prove del dipendente intento a pedalare per ore e, con il figlio sulle spalle, a camminare per il centro cittadino. Attività e comportamenti in contrasto con lo stato di infortunio e voti a ritardare la guarigione.
Da qui, poi, il licenziamento per giusta causa da parte del datore di lavoro a cui è seguita l’impugnazione del lavoratore fondata sui seguenti motivi:
contestazione della legittimità circa l’utilizzo di agenzie investigative per i lavoratori subordinati, esonerati da reperibilità;
sproporzionalità tra sanzione irrogata e condotta
1) Con riferimento al primo motivo.
I Giudici hanno ritenuto la non violazione della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) ma giusto l’utilizzo di agenzie investigative che non erano state chiamate a verificare il corretto adempimento della prestazione, bensì il comportamento illecito tenuto dal lavoratore.
Infatti il datore di lavoro può, in presenza di un mero sospetto che un illecito si stia consumando, chiedere un controllo da parte delle agenzie investigative. L’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori in materia di accertamenti datoriali sulle infermità per malattia o infortunio del dipendente da parte di servizi ispettivi degli istituti previdenziali, consente laddove il controllo non sia di tipo sanitario, la verifica circa l’effettivo stato di malattia/infortunio o una sua simulazione.
2) Con riferimento al secondo motivo.
La medesima sentenza stabilisce che è ormai un orientamento consolidato della Suprema Corte, in tema di licenziamento per giusta causa che l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio proprio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito che è tenuto, tra il resto, a valutare il caso concreto.
Infatti i Giudici nel caso di specie hanno ritenuto provate le circostanze anche alla luce delle prove testimoniali e, visti i fatti, hanno ritenuto leso irrimediabilmente il rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione neanche temporanea del rapporto di lavoro.
Ecco quindi un’altra sentenza che valorizza il lavoro e l’utilità dell’utilizzo di agenzie investigative.
Dogma S.p.A. è specializzata nella raccolta di elementi probatori testimoniali e documentali da utilizzare in sede giudiziaria. In particolare il team di specialisti analizzano nel dettaglio la casistica in modo da applicare le corrette modalità di acquisizione della prova che viene poi a sua volta verificata con una puntuale disamina dei fatti raccolti. La redazione del Report correlato di foto e video completa l’attività investigativa che, a questo punto, può essere utilizzata in giudizio.
Autore: Dr.ssa Katia Trevisan
Responsabile Divisione Legale Dogma S.p.A.
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