Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cd. decreto Agosto) ha disposto la proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo stabilito dai precedenti provvedimenti del Governo, introducendo tuttavia diverse significative novità. Nello specifico, il blocco dei licenziamenti per motivi economici risulta condizionato all’utilizzo da parte delle aziende dei trattamenti di integrazione salariale o dell’esonero contributivo contenuti nello stesso decreto Agosto. In particolare, il divieto di licenziamento grava sulle aziende che usufruiscono di:
Inoltre, rispetto alla disciplina contenuta nei precedenti provvedimenti, il decreto Agosto prevede diverse eccezioni al divieto di licenziamento, in virtù delle quali il nuovo blocco non opera più in maniera assoluta e generalizzata. Nello specifico, l’azienda può legittimamente recedere dal rapporto di lavoro in caso di:
La norma consente così alle aziende in crisi a seguito dell’emergenza COVID-19 di recedere legittimamente tramite un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto, al quale i lavoratori possono aderire volontariamente. A tal proposito, l’art. 14 del decreto in esame specifica che l’adesione dei lavoratori a tale accordo collettivo non pregiudica il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, ordinariamente escluso in caso di cessazione volontaria del rapporto.
Infine, il comma 4 del medesimo articolo conferma quanto previsto dal precedente decreto Rilancio, riconoscendo alle aziende la possibilità di revocare le procedure di licenziamento già avviate, a condizione che richiedano contestualmente la cassa integrazione, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento: in tal modo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Al pari di quanto previsto originariamente dal cd. decreto Cura Italia, rimangono esclusi dal divieto – in aggiunta alle eccezioni contenute nel decreto Agosto - i licenziamenti dovuti a ragioni disciplinari, per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, oltre a quelli intimati durante o al termine del periodo di prova o di apprendistato, per superamento del periodo di comporto e per sopraggiunta inidoneità allo svolgimento delle mansioni.
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Autore: Dr. Alessandro Pugno
Junior Legal Counsel - Ufficio Legale Dogma S.p.A
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