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Il consulente tecnico di parte

La figura del consulente tecnico di parte rappresenta una garanzia di piena attuazione del diritto di difesa, consentendo alla parte di avvalersi delle competenze di un esperto, necessarie ai fini della definizione di una controversia o dei fatti contestati

 
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Il consulente tecnico di parte

La figura del consulente tecnico di parte rappresenta una garanzia di piena attuazione del diritto di difesa, consentendo alla parte di avvalersi delle competenze di un esperto, necessarie ai fini della definizione di una controversia o dei fatti contestati

La nomina del consulente Tecnico di Parte

Nel corso di un procedimento giudiziario, le parti hanno la facoltà di avvalersi di un consulente tecnico (CTP), affinché collabori con il difensore in qualità di esperto in possesso di conoscenze tecnico-specialistiche necessarie per la risoluzione della controversia o per l’accertamento dei fatti.

Il giudice, con lo stesso provvedimento con cui nomina il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), assegna alle parti il termine per la nomina del loro CTP, ex art. 201 del codice di procedura civile. Qualora il giudice decida di non nominare un proprio consulente tecnico d’ufficio, ognuna delle parti in causa ha comunque la possibilità di avvalersi - in qualsiasi momento della controversia e a prescindere dalla pendenza di un giudizio - della collaborazione di un c.d. perito stragiudiziale, le cui valutazioni e i relativi risultati potranno essere prodotti in giudizio, assumendo il valore di mera allegazione difensiva. 

In generale, l'istituto del CTP rappresenta uno strumento fondamentale per la realizzazione del diritto di difesa, in quanto consente l’indiretta partecipazione delle parti alla dialettica processuale, anche durante lo svolgimento delle operazioni peritali.

Le funzioni del CTP

Il Consulente Tecnico di Parte assume principalmente una funzione di controllo e di contraddittorio sull’operato del CTU, al fine di dare ai fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente.

In particolare, il CTP ha la facoltà di:

Il consulente tecnico, nel rispetto delle finalità poste dal suo incarico, può autonomamente acquisire informazioni da persone informate sui fatti ed eventualmente eseguire test psicologici su coloro che ritiene idonei a fornire indicazioni utili all’espletamento delle indagini. 

Inoltre, il consulente tecnico ha la facoltà di effettuare l’accesso per visionare lo stato dei luoghi e delle cose, procedendo alla loro descrizione ovvero eseguendo rilievi tecnici: i risultati derivanti da tali atti investigativi potranno essere inseriti nel verbale redatto dallo stesso consulente. L’attività regolata dall’art. 391-sexies c.p.p., di carattere meramente ricognitivo, può estendersi anche al compimento di rilievi irripetibili aventi ad oggetto luoghi o cose soggette a modificazioni, da svolgersi tempestivamente al fine di evitare la dispersione degli elementi di prova. 

Il valore delle osservazioni del consulente Tecnico di Parte

Quanto al valore delle osservazioni del consulente tecnico di parte e delle sue conclusioni contenute nella relazione, esse costituiscono mere allegazioni difensive di carattere tecnico: pertanto, non hanno alcun valore probatorio autonomo - anche qualora ammettano fatti sfavorevoli alla parte assistita - e sono liberamente valutate dal giudice.

Del resto, autorevole giurisprudenza ha anche escluso che le dichiarazioni rese dal CTP possano avere valore confessorio. (cfr. Cass. n. 19189/03).

Le investigazioni difensive e il ruolo nel dibattimento del CTP 

In ambito penale, tra gli ausiliari in grado di collaborare con il difensore allo svolgimento di investigazioni difensive, il consulente tecnico può intervenire qualora siano necessarie specifiche competenze, come indicato nell’art. 327-bis comma 3 c.p.p., introdotto con la l. n. 397/2000. 

In particolare, tra le attività investigative del CTP il codice prevede la facoltà di conferire con persone che siano in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’indagine (art. 391-bis comma 1) e di effettuare l’accesso per visionare lo stato dei luoghi e delle cose, procedendo alla loro descrizione ovvero eseguendo rilievi tecnici: i risultati derivanti da tali atti investigativi potranno essere inseriti nel verbale redatto dallo stesso consulente.   

Con riferimento ai doveri che gravano sul consulente tecnico nel momento in cui depone in dibattimento, emergono diverse problematiche da cui deriva un contrasto giurisprudenziale in materia. In particolare, sull’obbligo per il consulente tecnico di parte di dire la verità ex art 497 comma 2 c.p.p., nel momento in cui depone in merito ai risultati della propria indagine, si rilevano decisioni contrasti in giurisprudenza.

Talune di queste evidenziano come l’obbligo per il consulente di dire la verità potrebbe pregiudicare gli interessi della parte, potenzialmente in conflitto con quanto eventualmente esposto dall’esperto; al contrario, una giurisprudenza minoritaria ha sostenuto in passato che tra le disposizioni sull’esame dei testimoni applicabili al consulente tecnico rientrasse anche quella contenuta nell’art. 497 comma 2, con riferimento alla responsabilità morale e giuridica derivante dall’obbligo di dire tutta la verità, ispirandosi ai principi di lealtà e sincerità posti a fondamento della formazione della prova nel processo penale.

Tuttavia, prevale la configurazione del consulente tecnico come ausiliario di parte, non vincolato formalmente a rispondere secondo verità e di conseguenza esonerato dall’obbligo di cui all’art. 497 comma 2.

Con riferimento al diritto per il consulente tecnico di assistere alle udienze in qualità di ausiliario di parte, si evidenzia l’espressa l’attribuzione allo stesso della funzione ausiliaria anche in momenti differenti rispetto a quelli legati alla deposizione. In particolare, ciò emerge dall’impossibilità per i testimoni esaminati di comunicare anche con i consulenti tecnici nel corso dell’udienza (ex art. 149 disp. att. del codice), oltre che dalla possibilità riconosciuta alle parti di nominare, anche fuori dai casi di perizia, fino a due consulenti, i quali potranno proporre autonomamente pareri e memorie.

In virtù di quanto precedentemente considerato, è preferibile procedere all’apertura dell’istruttoria con l’esame del consulente tecnico, in modo tale da consentirgli, una volta deposto, di restare al fianco della parte durante l’intero dibattimento.

L’Agenzia Investigativa Dogma S.p.A., potendo contare su numerosi esperti qualificati nei diversi ambiti di un’indagine, fornisce assistenza nella ricerca degli elementi probatori utili a far valere o difendere un diritto in sede giudiziale e/o stragiudiziale.

Autore: Dr. Alessandro Pugno
Junior Legal Counsel - Ufficio Legale Dogma S.p.A.

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