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Piano genitoriale riforma Cartabia: cos’è, come funziona e cosa accade in caso di violazione

Cosa comporta la violazione del piano genitoriale riforma Cartabia? Scopri come documentare le violazioni e tutelare i minori tramite investigazioni professionali.

 
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Piano genitoriale riforma Cartabia: cos’è, come funziona e cosa accade in caso di violazione

Cosa comporta la violazione del piano genitoriale riforma Cartabia? Scopri come documentare le violazioni e tutelare i minori tramite investigazioni professionali.

La riforma Cartabia – introdotta con il d.lgs 150/2022 - ha innovato il diritto di famiglia italiano nella direzione di una maggiore tutela dei minori nel caso di procedimenti di separazione e divorzio. Una delle novità più importanti è quella del piano genitoriale, un documento pensato per garantire una gestione condivisa, trasparente e responsabile della genitorialità in caso di conflitto, ponendo al centro il benessere psicofisico del minore. In questo contesto gioca un ruolo fondamentale l’agenzia investigativa, che può essere coinvolta nel caso in cui vi siano conflitti e vi sia la necessità di dimostrare l’inadeguatezza di uno dei genitori, il mancato rispetto del piano genitoriale e la presenza di situazioni pregiudizievoli per il minore. 

1. Cosa prevede la riforma Cartabia sul piano genitoriale

Il piano genitoriale è regolato dall’art. 473 bis.12 del codice procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia. Esso è un documento obbligatorio nei procedimenti di separazione o divorzio con figli minori che avvengano senza accordo tra le parti, finalizzato a garantire la gestione condivisa della genitorialità, nell’esclusivo interesse del minore. 

Il documento presentato dai genitori deve descrivere in modo dettagliato l’organizzazione della vita quotidiana del figlio, per tutelarne il benessere e favorire la cooperazione tra i genitori, anche a fronte di una situazione conflittuale tra di essi. 

Il piano dovrà quindi contenere informazioni precise per quanto riguarda la scuola e il percorso educativo (tipo di scuola, orari, supporto allo studio), attività extrascolastiche (sport, hobby, corsi…), le frequentazioni abituali (amici, parenti, contesto sociale generalmente inteso), le modalità di gestione e turni per le vacanze e le festività, il tempo di permanenza con ciascun genitore e le modalità di comunicazione tra genitore e figli. 

Attraverso questi elementi il giudice può valutare la capacità dei genitori di collaborare e prendere decisioni nell’interesse del minore. 

Il piano è obbligatorio nei procedimenti conteziosi e deve essere allegato tanto al ricorso introduttivo quanto alla comparsa di risposta del convenuto, a pena di decadenza. 

2. L’adozione e la validità del piano genitoriale

Ciascuno dei genitori deve quindi presentare il proprio piano genitoriale in sede di giudizio. Il giudice dovrà quindi analizzare i piani presentati, sulla base della loro coerenza con l’interesse superiore del minore e valutandone la completezza e la chiarezza, la fattibilità concreta, la collaborazione tra i genitori, la stabilità e la continuità affettiva. 

Il minore che abbia almeno 12 anni può essere ascoltato dal giudice che ne valuterà esigenze e preferenze in merito al piano. 

Il giudice valuterà quindi entrambi i documenti presentati per verificarne i requisiti, confronterà le proposte delle due parti per individuare e risolvere eventuali divergenze sugli aspetti cruciali e soprattutto verificherà l’idoneità di ciascun genitore a garantire stabilità, continuità affettiva e collaborazione. 

Nella valutazione, il giudice deciderà tenendo presente l’esclusivo interesse del minore e potrà pertanto accogliere integralmente uno dei due piani, fondere elementi di entrambi creando un piano misto, modificare o integrare d’ufficio le proposte. 

Il giudice può peraltro affidarsi alla Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), nominando uno psicologo o un assistente sociale laddove la situazione familiare lo richieda. 

L’art. 473 bis.26 c.p.c. prevede inoltre la possibilità di nomina di un coordinatore genitoriale che potrà affiancare i genitori nel superare i conflitti e dare seguito al piano. 

Se, infine, vi è una situazione di conflitto il giudice può anche acquisire le relazioni stilate dai servizi sociali o dalle agenzie investigative incaricate da una delle parti, purché siano leciti e pertinenti. 

Un piano ritenuto adeguato viene approvato e inserito nel provvedimento finale; se invece il piano risulta incompleto o inadeguato il giudice può chiedere integrazioni, modifiche o disporre direttamente le condizioni di affidamento e gestione del minore. 

L’inosservanza del piano comporta invece sanzioni e modifiche all’affidamento

3. Violazione del piano genitoriale: conseguenze e sanzioni

Una volta approvato il piano diventa vincolante per ogni genitore. Essi devono osservarne il contenuto e chi non si adegua o agisce in violazione del piano incorre nelle sanzioni previste dalle nuove norme. 

Il giudice, a fronte di un’inadempienza, ha la possibilità di modificare d’ufficio i provvedimenti previsti dal piano tutelando l’interesse del minore. Oltre a ciò, può comminare una o più sanzioni, anche contemporaneamente. 

Il genitore inadempiente potrà quindi essere ammonito, condannato a una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 75 e i 50.000 euro da versare alla Cassa delle ammende o condannare il genitore al risarcimento del danno nei confronti dell’altro genitore o anche d’ufficio del minore. Il giudice può inoltre fissare – ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. – una somma di denaro a titolo di sanzione per ogni violazione o per ogni giorno di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti. 

Il genitore che ritenga che l’altro non stia adempiendo al piano genitoriale o ne violi alcune previsioni può presentare istanza al giudice, allegando prove documentali, testimonianze o relazioni che dimostrino l’inadempienza. 

Elementi di prova e relazioni possono anche essere il risultato del lavoro di un’agenzia investigativa incaricata dal genitore ricorrente. 

4. Piano genitoriale riforma Cartabia e ruolo delle investigazioni private

Il genitore che sospetti una violazione del piano genitoriale e degli obblighi da esso derivanti e che voglia agire in giudizio nell’interesse del minore dovrà procurarsi delle prove con le quali supportare l’istanza al giudice. 

Per fare questo è necessario ricorrere all’investigazione privata. Gli investigatori potranno infatti monitorare le attività del genitore inadempiente, verificarne le frequentazioni, ottenere riscontri su orari, luoghi e circostanze e, infine, stilare un dossier contenente gli elementi di prova (foto, documenti, testimonianze). 

L’Agenzia Dogma S.p.A., grazie alla sua esperienza ultraventennale nelle investigazioni private, è in grado di fornire consulenza e supporto per la verifica dell’osservanza del piano genitoriale e per la raccolta di prove a sostegno di un’istanza. 

I professionisti che operano in Dogma possono infatti affiancare il cliente dalla prima fase di colloquio fino alla redazione del dossier probatorio, suggerendo e impiegando le migliori strategie di indagine. Grazie alla sinergia e alla collaborazione con gli studi legali l’Agenzia Dogma è in grado di offrire una consulenza a 360 gradi. 

5. Cosa fare se si sospetta una violazione del piano genitoriale. Passi pratici.

Un primo accorgimento da adottare qualora si sospetti che l’altro genitore sta violando il piano genitoriale è quello di raccogliere tutto quanto è possibile: e-mail, messaggi, comunicazioni, annotazioni di orari, ecc…

Qualora si voglia agire in giudizio è necessario rivolgersi a un’agenzia investigativa che saprà condurre le indagini nel rispetto delle normative e garantire la validità delle prove raccolte. 

Una volta raccolti elementi sarà possibile, tramite il proprio legale, presentare istanza al giudice per ottenere una modifica del piano genitoriale o la sanzione del genitore inadempiente, potendo agire anche per un eventuale risarcimento del danno a proprio beneficio o a vantaggio del minore. 

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