Il procedimento per descrizione è una misura cautelare d’urgenza disciplinata dall’art. 700 del Codice di Procedura Civile che si pone come strumento giuridico fondamentale per la tutela immediata di diritti soggettivi minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile. Può quindi essere richiesta dalla parte ricorrente al giudice quando non siano esperibili le misure cautelari tipiche previste dall’ordinamento, come il sequestro o l’inibitoria.
Mediante tale procedimento, il giudice può adottare provvedimenti provvisori e urgenti al fine di preservare l’effettività della tutela giurisdizionale in attesa della definizione del giudizio di merito. La sua funzione è pertanto quella di evitare che il decorso del tempo possa compromettere in modo irreversibile la posizione giuridica del ricorrente, ad esempio per causa dell’occultamento o della distruzione delle prove.
Il procedimento è dunque funzionale alla tutela del diritto alla prova in capo al ricorrente, non tanto al diritto in sé e per sé.
Il procedimento per descrizione poggia essenzialmente su due concetti: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Il primo indica la verosimile esistenza del diritto che il ricorrente intende tutelare. È sufficiente, per la parte ricorrente, che esistano elementi plausibili che rendano probabile il riconoscimento del diritto in sede di giudizio.
Il periculum in mora è la condizione necessaria per richiedere una descrizione giudiziaria in quanto il ricorrente può servirsi di questo strumento giuridico soltanto se esiste un rischio concreto che le prove possano essere compromesse (nascoste, alterate, distrutte) prima della decisione definitiva.
Il primo step è l’istanza al giudice che la parte ricorrente può presentare se ritiene che vi sia stata o potrà verificarsi una violazione del proprio diritto.
Se il giudice ritiene fondati i motivi alla base dell’istanza nominerà con ordinanza un ufficiale giudiziario e uno o più periti che dovranno occuparsi dell’accertamento e della descrizione.
Il giudice può adottare il provvedimento inaudita altera parte, ossia senza convocare né ascoltare la controparte. Questa possibilità costituisce una deroga al principio del contraddittorio, giustificata dalla necessità di intervenire con estrema rapidità per evitare che il pregiudizio temuto si concretizzi. L’ordinanza così emessa conserva comunque carattere provvisorio e può essere successivamente contestata, modificata o revocata su istanza della parte resistente, che ha diritto di essere sentita in tempi brevi.
Uno dei contesti nei quali il procedimento per descrizione risulta più utile è certamente quello dell’azienda e di alcuni illeciti che possono essere commessi a danno di questa.
Ipotizziamo il caso di un’azienda che sospetti un proprio dipendente o ex dipendente di sottrazione di dati e informazioni sensibili a scopo ritorsivo o per trasferirli a un competitor provando, nei casi del dipendente fuoriuscito, anche la violazione di un patto di non concorrenza.
L’azienda che tema un danno derivante da una di queste condotte può presentare al giudice un ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento d’urgenza che inibisca al soggetto l’uso e la divulgazione dei dati, dei documenti, delle informazioni sensibili sottratti, ne ordini la restituzione e autorizzi un successivo accesso ispettivo presso il domicilio del responsabile per verificare l’effettiva presenza dei beni sottratti e l’avvenuto utilizzo a scopi illeciti.
Per i casi riguardanti la tutela della proprietà industriale (marchi, brevetti, know how, processi produttivi, ecc.) è il Codice della Proprietà Industriale, agli artt. 129 e 130, a prevedere appositamente la descrizione e il procedimento per descrizione per consentire al titolare della proprietà di tutelare i propri diritti.
In particolare, l’art. 129, comma 2 CPI, stabilisce che “In casi di particolare urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull’istanza con decreto motivato”.
Il procedimento per descrizione ex art. 700 non va confuso con la descrizione giudiziaria prevista dall’art. 696 c.p.c.
Lo strumento della descrizione ex art. 696 è un procedimento di istruzione preventiva, volto a raccogliere elementi tecnici prima dell’inizio di una causa, condivide con lo strumento sancito dall’art. 700 la finalità di cristallizzare lo stato di fatto attraverso una consulenza tecnica ma non richiede urgenza e si svolge nel contraddittorio tra le parti.
Come abbiamo visto, il procedimento per descrizione avviene invece inaudita altera parte ed è finalizzato a “fotografare” elementi che potrebbero essere alterati dalla parte resistente, tutelando così il diritto alla prova riconosciuto in capo alla parte ricorrente.
Essendo il fumus boni iuris (letteralmente: parvenza di buon diritto) e il periculum in mora i presupposti essenziali per avanzare istanza al giudice è necessario che la parte ricorrente presenti al giudice prove a fondamento del diritto che potrebbe essere pregiudicato in assenza di un provvedimento.
In tale contesto è quindi centrale il ruolo svolto dagli investigatori privati che possono indagare sul soggetto e raccogliere – in modo efficace e nel rispetto delle normative – le prove necessarie dell’illecito che il soggetto indagato ha commesso o potrebbe commettere.
Nell’ipotesi sopra esposta del dipendente o ex dipendente che trafughi dati sensibili relativi all’azienda per trasferirli a un concorrente soltanto un’ispezione dei dispositivi informatici aziendali a sua disposizione e la raccolta di una copia forense, unita in molti casi ad un’attività operativa di pedinamento per accertare contatti con un’azienda competitor o un utilizzo a proprio vantaggio dei beni trafugati può offrire alla parte ricorrente il supporto probatorio per chiedere al giudice di avviare il procedimento per descrizione e intervenire con un sequestro, un’inibitoria o un accesso.
Soprattutto nel caso di sottrazione di dati e informazioni con mezzi informatici è indispensabile il ruolo di un investigatore privato. La prova digitale, per essere infatti ammessa in tribunale e considerata attendibile, deve possedere diversi requisiti.
Il contenuto della prova non deve essere alterato ma raccolto attraverso una catena di custodia documentata, deve inoltre possedere il requisito dell’autenticità (deve essere possibile attribuire la prova a un autore o a un dispositivo). Ogni passaggio di acquisizione, conservazione e analisi deve essere registrato e verificabile. La prova deve poi necessariamente essere raccolta nel rispetto delle norme previste dal Codice di procedura penale. Infine, deve essere procurata tramite un’acquisizione forense, condotta quindi da un esperto con strumenti certificati e metodologie riconosciute.
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