L’ordinamento italiano tutela, attraverso l’art. 41 della Costituzione, la libertà dell’iniziativa economica privata incoraggiando, di fatto, la concorrenza tra le imprese.
L’unico limite, posto dalle leggi italiane, è rappresentato dal fatto che deve trattarsi di una concorrenza leale. Se infatti lo stesso articolo 41 sancisce genericamente che l’iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità umana, alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà è l’art. 2598 c.c. a intervenire più precisamente sul tema punendo la concorrenza sleale.
In linea di principio, la concorrenza risulta sleale quando un’impresa usa segni distintivi, imita i prodotti, crea confusione con i prodotti di un’altra azienda oppure getta discredito e diffonde false informazioni sull’avversaria. Il comma 3 dell’art. 2598 c.c. specifica poi che ricorre la concorrenza sleale ogni qualvolta viene adottato un mezzo non conforme alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’azienda altrui.
La concorrenza parassitaria è una forma di concorrenza sleale, non specificamente normata dall’ordinamento ma ricavata per via giurisprudenziale, che si manifesta attraverso la sistematica imitazione di iniziative o idee di imprese concorrenti tale da determinare confusione, perdita di originalità e individualità delle iniziative e dei prodotti.
Sono esempi di concorrenza parassitaria l’imitazione delle attività o iniziative di un concorrente, copiare prodotti o servizi di un'altra azienda senza apportare alcuna innovazione significativa, sfruttare il nome, la reputazione o il marchio di un competitor per promuovere i propri prodotti o servizi, cercando di creare confusione tra i consumatori, utilizzare in modo illecito le informazioni riservate di un’altra azienda, come segreti commerciali, piani strategici o informazioni sui clienti, creare annunci pubblicitari ingannevoli o fuorvianti per far sembrare che i propri prodotti o servizi siano simili o equivalenti a quelli di un'altra azienda di successo.
In assenza di una chiara norma che specificasse che cosa si potesse intendere per concorrenza parassitaria è intervenuta la giurisprudenza con una pronuncia – la n° 752 del 1962 (caso Motta-Alemagna) – che ha fissato i contorni di questo tipo di condotte illecite.
La Corte di Cassazione ha infatti interpretato, nel caso di specie, in senso estensivo il concetto di correttezza professionale sancito dall’art. 2598 c.c. ritenendolo applicabile anche in quei casi in cui una condotta, pur conforme alle disposizioni di legge, risulti contraria alle regole sulla concorrenza.
In sostanza è parassitaria la concorrenza che, in modo sistematico, si basa sullo sfruttamento delle iniziative o della creatività altrui, dell’originalità delle stesse e finisce per ledere l’altra impresa.
La tipologia di concorrenza parassitaria individuata in tale caso prende il nome di concorrenza parassitaria diacronica.
Una seconda sentenza della Cassazione, la n° 5852 del 1984, ha segnato la questione e introdotto un’altra forma di concorrenza parassitaria, quella sincronica, che si verifica ogniqualvolta viene sfruttato il lavoro altrui attraverso un comportamento globale o pluralità di atti posti in essere simultaneamente e una sola volta, non protratti nel tempo come nel caso della sentenza del 1962.
La Corte, innovando il suo precedente orientamento, ha sancito che la sistematicità non deve per forza ricercarsi nella reiterazione delle condotte ma può verificarsi anche quantitativamente.
Nel punire la concorrenza parassitaria l’ordinamento e la giurisprudenza si preoccupano dei diritti dell’impresa che per prima ha dato vita ad iniziative o linee di prodotti, anche non coperte da brevetti, tutelandola dalla confusione e dalla “volgarizzazione” che potrebbe derivare dall’imitazione.
L’ordinamento si preoccupa senza dubbio di tutelare il diritto dell’imprenditore a non vedere pregiudicato il proprio investimento e punisce la condotta di chi mette in atto la concorrenza parassitaria e si avvale di un investimento altrui.
Di riflesso le norme tutelano però anche il consumatore e il suo diritto a non essere ingannato da una proposta commerciale che può generare confusione e lederne la libertà di scelta.
La salvaguardia contro la concorrenza parasitaria è fondamentale per le imprese al fine di preservare il proprio diritto di perseguire una strategia commerciale unica e totalmente esclusiva.
Il soggetto leso ha tutta una serie di armi giuridiche per poter reagire alla concorrenza parassitaria. Adite le vie legali può infatti chiedere e ottenere il sequestro giudiziario, un’inibitoria dell’attività e successivamente un risarcimento per il danno oltre alla pubblicazione della sentenza sui quotidiani.
Per difendere la propria impresa da atti di concorrenza parassitaria o concorrenza sleale e tutelare il patrimonio aziendale, la legge consente di avvalersi dell’operato di agenzie investigative, al fine di individuare i colpevoli e le dinamiche dell’illecito, oltre a provare con valore legale quanto avviene, al fine di ottenere l’interruzione delle pratiche lesive e il risarcimento dei danni.
L’Agenzia Investigativa Dogma S.p.A, si occupa da diversi anni di investigazioni difensive e di indagini aziendali grazie alla professionalità degli esperti di cui si avvale. Attraverso la raccolta di prove documentali e testimoniali, l’Agenzia è in grado di dimostrare la concorrenza parassitaria e fornire al cliente un dossier utile a sostenere in giudizio la propria pretesa.
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