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Inidoneità del lavoratore: non sempre il licenziamento è legittimo 

La Cassazione chiarisce i limiti del licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore e gli obblighi del datore di lavoro prima del recesso.

 
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Inidoneità del lavoratore: non sempre il licenziamento è legittimo 

La Cassazione chiarisce i limiti del licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore e gli obblighi del datore di lavoro prima del recesso.

La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta, nel marzo 2026 con al sentenza n.4624, sul tema dell’inidoneità fisica del lavoratore, specificando come essa non comporti automaticamente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Secondo la Suprema Corte il datore deve prima verificare ogni possibilità di ricollocazione e potrebbe dover rispondere degli errori commessi dal medico competente. 

Nel caso esaminato la Corte ha confermato che il giudizio del medico è un elemento tecnico sicuramente rilevante ma non esime il datore di lavoro dall’onere di dimostrare di avere compiuto tutte le verifiche e le misure organizzative ragionevolmente esigibili prima del licenziamento. Il potere di recesso dal contratto di lavoro per motivi oggettivi è quindi residuale e subordinato alla ricerca di soluzioni alternative. 

Il datore di lavoro, prima di optare per il licenziamento, deve quindi valutare eventuali ruoli alternativi anche di livello inferiore se compatibili con le condizioni di salute del lavoratore. Quando il quadro clinico appare incerto è consigliabile ottenere ulteriori accertamenti da parte dell’ASL o di specialisti. L’errore commesso dal medico competente, in quanto collaboratore dell’azienda, configura responsabilità datoriale e può comportare l’obbligo di risarcimento. 

L’azienda che decida di licenziare senza avere documentato la ricerca di alternative o senza aver chiesto verifiche si espone dunque al riconoscimento dell’illegittimità del recesso, con conseguente risarcimento del dipendente. 

Il lavoratore dovrà, per parte sua, attivarsi per ottenere accertamenti e documentare la propria disponibilità a soluzioni alternative. 

Le aziende, per tutelarsi, possono istituire procedure interne per la gestione delle inidoneità attraverso checklist di repechage, richiesta di pareri integrativi e documentazione delle valutazioni. 

La sentenza n. 4624/2026 ribadisce ancora una volta il punto di equilibrio tra la tutela della salute e la tutela del posto di lavoro. L’inidoneità fisica non apre più automaticamente al licenziamento ma questo può essere adottato solo dopo opportuno percorso di verifica, ricollocazione e accertamenti supplementari a carico del datore. 

In questo contesto, assume particolare importanza la capacità di monitorare situazioni potenzialmente critiche, raccogliere elementi oggettivi e gestire correttamente i processi interni legati ad assenze prolungate, limitazioni lavorative o possibili incongruenze comportamentali.

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