La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito, con l’ordinanza n. 4670 del 18 febbraio 2019, la legittimità dei controlli posti in essere dal datore di lavoro, anche tramite investigatori privati, nei confronti del lavoratore che fruisce dei permessi ex legge 104.
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto lecito il licenziamento del dipendente che aveva utilizzato in maniera indebita i permessi ex legge n. 104/1992, durante i mesi di dicembre 2014 e gennaio e febbraio 2015. L’abuso di tali permessi era emerso a seguito di un’attività di indagine svolta da un’agenzia investigativa.
L’investigatore privato aveva infatti dimostrato che, durante i giorni di permesso, il lavoratore aveva svolto diverse attività che esulavano dall’assistenza al proprio familiare per il quale usufruiva dei permessi. La Cassazione ha inoltre ribadito che ai fini della rilevanza dell’abuso è sufficiente la sola presenza, del lavoratore che usufruisce dei predetti permessi, in un luogo diverso da quello in cui si trova il familiare che necessita di assistenza e la mancata specificazione delle “altre attività” cui si sarebbe dedicato in alternativa.
La Cassazione, confermando quanto già statuito in primo ed in secondo grado, ha respinto il ricorso del dipendente riconoscendo il pieno diritto del datore di lavoro di effettuare, tramite investigatori privati, controlli sul dipendente anche al di fuori dei locali aziendali qualora gli stessi siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente e purché non riguardino l’adempimento della prestazione lavorativa.
Pertanto, affinché i controlli svolti dalle agenzie investigative siano leciti questi non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria. I controlli sulla corretta fruizione dei permessi ex Legge 104 sono legittimi anche durante i periodi di sospensione del rapporto per consentire al datore di lavoro di avere contezza dei comportamenti posti in essere dal dipendente.
Questi, infatti, anche se estranei allo svolgimento dell’attività in senso stretto, possono essere rilevanti sotto il profilo delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro intese in senso più ampio e che, pertanto, permangono anche nei periodi di sospensione, il dipendente è infatti tenuto a comportarsi diligentemente per l’intera durata del rapporto di lavoro.
La condotta del lavoratore che abusi dei permessi ex legge n. 104/1992, impiegandoli per finalità strettamente personali e ludiche, diverse dall'assistenza al familiare disabile, lede gravemente il vincolo fiduciario indispensabile alla corretta prosecuzione del rapporto di lavoro e pertanto è idonea a legittimare il licenziamento. A tal fine, è importante ribadire che, il datore di lavoro può decidere in maniera discrezionale, come e quando compiere tali controlli.
Con la finalità di far valere i suoi dirittti, il datore di lavoro, può incaricare l'agenzia investigativa Dogma S.p.A. di raccogliere elementi di prova a supporto dell’abuso dei permessi legge 104.
L'attività investigativa finalizzata alla raccolta delle evidenze probatorie utili a verificare l'illecito da parte del dipendente che utilizza i permessi in modo difforme, viene sviluppata attraverso un protocollo che nasce dalla nostra esperienza ventennale nelle controversie giuslavoristiche.
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